Parlamento: come é composto
Introduzione
Il Parlamento della Repubblica Italiana è un organo costituzionale, come tale è disciplinato direttamente dalla Costituzione; è anche un organo definito complesso, costituito da più organi interni; esso viene inoltre denominato collegiale, poiché composto da più soggetti i quali operano collegialmente; è rappresentativo, in quanto rispecchia la volontà politica degli elettori. Tale organo costituzionale svolge funzioni politiche, legislative, di controllo e, in casi eccezionali, giurisdizionali. L'ordinamento italiano ha adottato un sistema bicamerale perfetto, vale a dire che il Parlamento, ai sensi dell'articolo 55 della Costituzione, è composto da due Camere: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, che hanno gli stessi poteri e le stesse prerogative.
Occorrente
- Manuali di diritto Costituzionale
Camera dei deputati e Senato della Repubblica
La Camera dei Deputati è l'organo rappresentativo numericamente più consistente essendo composto da 630 deputati. I cittadini, per poter eleggere i propri rappresentanti alla Camera dei Deputati, devono aver compiuto diciotto anni di età; allo stesso tempo, possono essere eletti alla Camera solo i cittadini che abbiano compiuto venticinque anni.L'elezione dei deputati è disciplinata dal tento unico delle leggi per l'elezione alla Camera dei deputati, il D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361. Tuttavia, la legge 3 novembre 2017, n. 165, ha modificato il testo unico introducendo un sistema elettorale di tipo misto, vale a dire basato sull'attribuzione dei seggi: in parte con sistema maggioritario in collegi uninominali e in parte in maniera proporzionale in collegi plurinominali. L'elezione nella circoscrizione estero di 12 deputati avviene secondo quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 2001, n.459.Per quanto riguarda le soglie di sbarramento, nel caso delle coalizioni è prevista una soglia del 10 per cento dei voti validi su base nazionale, quale requisito di accesso alla ripartizione dei seggi; mentre per le liste, sia singole, sia in coalizione, la soglia è del 3 per cento (previsioni specifiche sono definite per le liste rappresentative di minoranze linguistiche).
Il Senato della Repubblica è composto da 315 Senatori.
Tale organo si differenzia dalla camera dei deputati, tra l'altro, in base ai seguenti elementi:- elettorato attivo: ciò significa che solo i cittadini che hanno compiuto 25 anni di età possono votare per il Senato;- elettorato passivo: possono essere eletti al Senato i cittadini che hanno compiuto 40 anni;- membri non elettivi: nel Senato sono presenti due categorie di membri non elettivi: i senatori a vita di nomina presidenziale, vale a dire che sono nominati dal Presidente della Repubblica, e i senatori a vita di diritto, in quanto ex Presidenti della Repubblica.
Entrambe le camere hanno un Presidente che viene eletto a maggioranza assoluta da parte dei membri delle stesse. Nel caso della Camera dei Deputati è richiesto un quorum di 2/3 dei voti per le prime votazioni. I presidenti dirigono, in concerto coi vice-presidenti, i lavori delle rispettive camere.
Attività e funzionamento delle Camere
Le Camere svolgono la funzione legislativa autonomamente, tuttavia, in casi particolari, si riuniscono e deliberano in seduta comune, costituendo in tal caso un organo separato e diverso rispetto alle singole assemblee e con proprie competenze. Quanto appena affermato avviene per:- l'elezione del Presidente della Repubblica ed il suo giuramento;- la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica;- l'elezione di otto membri del Consiglio Superiore della Magistratura;- l'elezione di un terzo dei giudici costituzionali;- la compilazione dell'elenco dei cittadini tra cui sono sorteggiati i giudici aggregati che intervengono nei giudizi di accusa al P.d.R. Dinnanzi alla Corte Costituzionale.
Il procedimento di formazione delle camere ha luogo una volta scaduta la legislatura, salvo il caso di scioglimento anticipato da parte del Presidente della Repubblica. Le elezioni delle nuove camere, che devono avvenire entro 70 giorni dalla fine delle precedenti (articolo 61 comma 1 Cost.), sono indette con Decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Governo.
La legislatura ha una durata di cinque anni. Le camere di riuniscono, in via ordinaria, il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre; in via straordinaria, tutte le volte che ne facciano richiesta il Capo dello Stato, il Presidente della camera stessa oppure un terzo dei suoi componenti. Le sedute, di regola, sono pubbliche. Le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti.
Prerogative delle Camere
-Autonomia regolamentare: ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ciò significa che è necessario il voto favorevole della metà più uno dei componenti della Camera. Il regolamento disciplina l'organizzazione interna delle Camere e ne detta le regole per il funzionamento; - autonomia finanziaria: ciascuna Camera delibera il proprio bilancio. L'autonomia finanziaria fa in modo che sia esclusa qualsiasi forma di controllo esterno e costituisce una fondamentale garanzia per l'indipendenza del Parlamento, il quale può autonomamente disporre dei mezzi economici necessari al suo funzionamento, senza interferenza da parte degli organi di controllo contabile;- autonomia amministrativa: ciascuna Camera provvede all'organizzazione dei propri uffici amministrativi e all'assunzione dei propri dipendenti;- verifica dei poteri: vale a dire l'attività che ciascuna Camera svolge per controllare la validità dei titoli di ammissione dei propri membri e la regolarità delle elezioni. Quest'ultima attività di controllo è svolta in ciascuna Camera dalla Giunta per le elezioni;- inviolabilità delle camere e tutela penale: tale principio vieta agli ufficiali e agli agenti della forza pubblica di accedere agli edifici delle Camere per compiere atti del proprio ufficio.
Status dei membri delle Camere
Al fine di svolgere al meglio le loro funzioni, ai membri delle Camere, l'articolo 67 della Costituzione fissa due principi: - il principio della rappresentanza nazionale, che sta ad indicare che i membri del Parlamento, anche se eletti in un collegio o in una circoscrizione differente, rappresentano intera Nazione; - il divieto del mandato imperativo, il quale proibisce al parlamentare di accettare incarichi o istruzioni per lo svolgimento delle sue funzioni, e sancisce l'indipendenza dei parlamentari dai gruppi politici. I parlamentari, inoltre, godono di particolari prerogative, dirette ad assicurarne l'indipendenza da pressioni esterne. Tali prerogative, ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, sono: -l'immunità parlamentare, vale a dire che non si può arrestare, perquisire o intercettare le comunicazioni di un parlamentare senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione della Camera di appartenenza; - l'insindacabilità: i parlamentari non sono tenuti a rispondere dei voti o delle opinioni espresse nell'esercizio delle proprie funzioni; - l'indennità, la quale è finalizzata a garantire l'indipendenza economica e il decoro del parlamentare.
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Consigli
- Cercate di capire il rapporto che intercorre tra Parlamento e Governo. Per poter comprendere il procedimento legislativo è fondamentale conoscere prima il funzionamento delle Camere