La prima delle funzioni che l'art. 134 della Costituzione attribuisce alla ?Consulta? (come viene comunemente chiamata la Corte costituzionale) è quella di verificare il rispetto della Costituzione da parte delle leggi statali o degli atti ad essa equiparati (decreti legge e decreti legislativi) e delle leggi regionali.
Nel nostro ordinamento il giudizio di costituzionalità non è congegnato come un meccanismo necessario e preventivo, come un controllo cioè da effettuarsi su tutte le nuove leggi prima che esse entrino in vigore. Esso è, al contrario, strutturato come un controllo successivo (su leggi, cioè, già vigenti) ed eventuale (controllo che scatta, cioè, solo se promosso da taluni soggetti legittimati).
In particolare, può sollevare la questione di legittimità costituzionale, il giudice che stia celebrando un processo, qualora reputi di dover applicare una specifica norma che ritiene presenti profili di incostituzionalità. In questo caso egli, di propria iniziativa o dietro sollecitazione delle parti del processo, potrà rimettere gli atti alla Consulta affinché essa si pronunci.
In secondo luogo, può impugnare una legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, il Governo che ritenga che la legge ecceda la competenza della Regione. Parimenti potrà ricorrere alla Corte, entro gli stessi termini, la Giunta Regionale che ritenga che una legge statale o una legge di un?altra Regione costituiscano una invasione della propria competenza.
Qualora la Corte costituzionale ritenga esistente l?incostituzionalità denunciata, la dichiarerà con sentenza eliminando definitivamente la norma dall'ordinamento.