La costituzionalità delle leggi può essere introdotta principalmente da soggetti specificamente responsabilizzati (Stato, Regioni, province autonome, cfr articoli 37-42 l) o incidentalmente da un giudice che, nel caso, dubita della la costituzionalità della legge da applicare al singolo caso.
La questione della costituzionalità deve, in quest'ultimo caso, essere rilevante per la decisione del caso e non manifestamente infondata. La giurisdizione ordinaria è organizzata da magistrati ordinari considerati tali perché stabiliti e disciplinati dalle norme giudiziarie (articolo 102 della Costituzione, articoli 1 e 4 30 gennaio 1941, numero 12) e la loro differenziazione dagli altri giudici deriva dal requisito dell'indipendenza previsto dalla Costituzione (articoli 101-104 della Costituzione) e anche per essere soggetti al potere del Consiglio giudiziario supremo (per composizione e funzionamento), che costituisce l'organo di autogoverno.
L'organizzazione della magistratura italiana ha il suo status costituzionale negli Articoli 101-113 del Titolo IV della Costituzione. Prima della riforma, la magistratura era disciplinata dalle disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941 numero 12, dal regio decreto 31 maggio 1946 numero 511, dalla legge 24 marzo 1958 numero 195, nonché da una serie di disposizioni contenute leggi successive che sono state emanate per adeguare le disposizioni del sistema giudiziario prima della Costituzione.