Il potere giurisdizionale nella Costituzione
Introduzione
La giurisdizione costituzionale è attribuita alla Corte costituzionale, composta da quindici giudici, con un terzo ciascuno nominato dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento in una seduta comune e dalle corti supreme ordinarie e amministrative (articolo 135 della Costituzione). I giudici della Corte Costituzionale (articolo 134 della Costituzione) possono decidere: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sulle controversie giurisdizionali tra i poteri dello Stato e quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni. Sulle accuse formulate contro il Presidente della Repubblica, in conformità con la Costituzione (vedi Articolo 90 della Costituzione). A seguire sarà illustrato il potere giurisdizionale della Costituzione.
Occorrente
- Libri legislativi
- Libri costituzionali
La giurisdizione ordinaria
La costituzionalità delle leggi può essere introdotta principalmente da soggetti specificamente responsabilizzati (Stato, Regioni, province autonome, cfr articoli 37-42 l) o incidentalmente da un giudice che, nel caso, dubita della la costituzionalità della legge da applicare al singolo caso.
La questione della costituzionalità deve, in quest'ultimo caso, essere rilevante per la decisione del caso e non manifestamente infondata. La giurisdizione ordinaria è organizzata da magistrati ordinari considerati tali perché stabiliti e disciplinati dalle norme giudiziarie (articolo 102 della Costituzione, articoli 1 e 4 30 gennaio 1941, numero 12) e la loro differenziazione dagli altri giudici deriva dal requisito dell'indipendenza previsto dalla Costituzione (articoli 101-104 della Costituzione) e anche per essere soggetti al potere del Consiglio giudiziario supremo (per composizione e funzionamento), che costituisce l'organo di autogoverno.
L'organizzazione della magistratura italiana ha il suo status costituzionale negli Articoli 101-113 del Titolo IV della Costituzione. Prima della riforma, la magistratura era disciplinata dalle disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941 numero 12, dal regio decreto 31 maggio 1946 numero 511, dalla legge 24 marzo 1958 numero 195, nonché da una serie di disposizioni contenute leggi successive che sono state emanate per adeguare le disposizioni del sistema giudiziario prima della Costituzione.
Le fonti legislative
Le fonti legislative di stato giudiziario secondario sono costituite da regolamenti e circolari emessi dal Consiglio giudiziario supremo. La riforma legale è stata attuata attraverso sei decreti legislativi adottati in base alla riforma della legge del 25 luglio 2005 numero 150, successivamente modificata dalla legge del 30 luglio 2007 numero 111. Gli aspetti più rilevanti della riforma riguardavano l'accesso al sistema giudiziario, il sistema di valutazione professionale dei giudici, la formazione iniziale e continua, l'organizzazione degli uffici dei pubblici ministeri, il passaggio dalle funzioni giudiziarie alle funzioni giudiziarie e anche il sistema disciplinare. La giurisdizione ordinaria è divisa in due settori: diritto penale, il cui scopo è la decisione di perseguire o meno il pubblico ministero nei confronti di una determinata persona; diritto civile, finalizzato alla tutela legale dei diritti relativi ai rapporti tra privati ??o tra loro e la pubblica amministrazione, quando nell'esercizio delle sue funzioni ciò pregiudica il diritto soggettivo di un'altra persona.
Il procedimento penale è promosso dal magistrato, che fa anche parte dei tribunali ordinari, dell'ufficio del pubblico ministero.
La giurisdizione ordinaria
Un procedimento civile può essere promosso da qualsiasi persona pubblica o privata (chiamato attore) contro un'altra persona che è la destinataria della richiesta (chiamata imputato).
Le sentenze civili e penali sono regolate da due diverse norme procedurali: il codice di procedura civile e il codice di procedura penale. L'articolo 111 della Costituzione garantisce espressamente in ogni caso - civile, penale, amministrativo o finanziario - la regola di un giusto processo, secondo cui ogni processo deve svolgersi sotto forma di dibattito tra le parti, a parità di condizioni, prima di un giudice esterno e imparziale e deve avere una durata ragionevole. Il diritto a una durata ragionevole del caso è stato espressamente riconosciuto con la legge del 24.3.2001 numero 89, che conferisce alle parti il ??diritto di richiedere, laddove vi sia una violazione, un equo indennizzo finanziario da parte dello Stato. La giurisdizione ordinaria è amministrata da giudici "professionisti" e da giudici "onorari", entrambi facenti parte del sistema giudiziario (articolo 4 del 30 gennaio 1941, numero 12).
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Consigli
- Si consiglia uno studio approfondito su varie fonti riguardanti il potere giuristizionale