Gli articoli 68, 70, 73 e 89 della Costituzione regolamentano i rapporti tra Capo di Stato e Parlamento.
Spetta al Presidente della Repubblica indire le elezioni delle Camere e fissare la prima riunione. Ha la facoltà di inviare alle Camere messaggi in merito all'operato ed aprire un dibattito, può convocarle in via straordinaria, ratifica i trattati internazionali autorizzati dalle Camere. Quando il Parlamento è in seduta comune, il Presidente deve giurare fedeltà alla Repubblica e garantire il rispetto della Costituzione. Deve approvare e promulgare le leggi entro un mese.
Nel caso di dimissioni del governo, il Capo dello Stato può indire le elezioni della Camera dei Deputati prima del termine. Questo dopo essersi confrontato con i Presidenti delle due camere.