Si definisce obbligazione il rapporto giuridico tra due soggetti, avente carattere patrimoniale, in virtù del quale il soggetto attivo, denominato creditore, vanta il diritto ad una prestazione posta a carico del soggetto passivo, denominato debitore.
L?obbligo del debitore, ai sensi dell?art. 1173 c. C., può avere origine da un impegno assunto volontariamente attraverso la stipula di un contratto o attraverso un atto unilaterale (ad es. Promessa unilaterale o emissione di un titolo di credito) o può scaturire dalla legge come effetto del compimento di un atto illecito (da cui deriva l'obbligo di risarcire il danno) o come conseguenza di altri atti o fatti ai quali la legge riconnette specificamente il sorgere di un?obbligazione (es. Gestione di affari altrui, arricchimento senza causa, ecc.).
Il contenuto della prestazione cui il debitore è tenuto può consistere in un obbligo di ?dare? (es. Obbligo di consegnare una somma di denaro), di ?fare? (es. Obbligo di eseguire una prestazione di lavoro) o di ?non fare? qualcosa (es. Obbligo di astenersi dal fare concorrenza).
A tutela della pretesa del creditore, il legislatore ha stabilito che il debitore risponde, delle obbligazioni assunte, con tutto il proprio patrimonio (art. 2740 c. C.): nel caso quindi in cui il creditore resti insoddisfatto egli potrà agire giudizialmente per ottenere, laddove possibile, l?esecuzione coattiva della prestazione inadempiuta o per ottenere l?equivalente in denaro, oltre al risarcimento del danno, attraverso l?espropriazione dei beni del debitore.
Esamineremo di seguito i modi attraverso i quali può realizzarsi l?estinzione dell?obbligazione con conseguente liberazione del debitore.