Diritto: l'incapacità di agire
Introduzione
In diritto vengono contraddistinte come incapaci di agire le persone che trovandosi in diversi tipi di situazioni, fisiche, mentali, sociali, non sono in grado di occuparsi della propria situazione giuridica. Questa incapacità di agire, che può dipendere da diversi fattori ed essere momentanea o perenne, preclude quindi all'individuo la libertà di decidere per sè o per altri (ad esempio i figli) in alcuni contesti e rende necessaria ai fini di legge, la presenza di un tutore legale, in grado di svolgere alcuni compiti e prendere decisioni giuridiche al posto del soggetto in questione, fino a quando la condizione di incapacità di agire permane. Il campo in cui spazia questa condizione è molto ampio, poiché esistono diverse tipologie di situazioni che causano l'interdizione della libertà di agire quindi l'argomento si presenta come molto complesso. In questa guida andremo pertanto a dare un'infarinatura su questa branca del diritto, relativa all'incapacità di agire.
Condizione di incapacità
Per poter esercitare personalmente diritti o assumere doveri (capacità di agire) è necessario e in genere suffciente essere maggiorenni. Talvolta, tuttavia, anche una persona maggiorenne può non essere in grado di curare i propri interessi, perché suo malgrado si trova "in condizioni di abituale infermità di mente". Vengono infatti definiti incapaci di agire coloro che non sono in grado di rendersi conto di ciò che compiono, ignorando dunque le conseguenze che un'azione commessa può portare. Di conseguenza, il diritto impedisce loro di compiere atti giuridici, allo scopo di tutelare la loro incolumità e quella altrui.
Tipologie di incapacità
Vi sono tre tipi di incapacità: assoluta, relativa e naturale. Nel primo caso rientrano i minorenni, gli interdetti giudiziali (cioè coloro che si trovano in condizioni di infermità mentale stabile) e tutti coloro che hanno subito una condanna penale per più di 5 anni. Tutti loro hanno dunque bisogno di un tutore, nominato dal giudice, che sostituisce l'interdetto nella gestione del suo patrimonio e delle questioni di natura giuridica decisionale. La legge prevede anche l'interdizione legale per chi viene condannato all'ergastolo o ad una pena di reclusione non inferiore ai cinque anni: anche in questo caso, l'interdizione comporta la perdita della capacità di agire. L'interdizione del soggetto viene naturalmente disposta dal Tribunale di competenza ed è per questo motivo che viene definita giudiziale.
Incapacità relativa
Nella categoria dell'incapacità relativa rientrano invece i sordi o ciechi dalla nascita, i minorenni emancipati (i minori di almeno 16 anni autorizzati a sposarsi dal giudice), i prodighi (coloro che sperperano il proprio patrimonio e non sanno dunque gestirlo) e coloro che sono affetti da disturbi mentali non gravi. Infine, il terzo caso, coinvolge soggetti che non possiedono la capacità di agire solo in determinati momenti, ad esempio gli anziani o coloro che assumono droghe o alcool. In questo caso il giudice, su richiesta dei parenti dell'infermo, può dichiarare l'inabilitazione per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione (ovvero gli atti giuridici che non aumentano o diminuiscono il patrimonio in modo sostanziale) e gli atti di carattere personale (come il matrimonio o il testamento). L'inabilitato pertanto può agire in piena autonomia nei campi della vita ordinaria, mentre per tutti gli altri atti, detti di straordinaria amministrazione, viene nominato dal giudice curatore un tutore che affianca il soggetto nelle decisioni in esame.
Effetti legali dell'incapacità di agire
In tutti questi casi, la legge tutela sia il singolo che gli eventuali terzi annullando il "contratto" o "l'atto" effettuato dal soggetto, rendendo di fatto nulle le loro scelte e le loro decisioni di natura giuridica. Ciò può avvenire, ovviamente, solo se si è in grado di provare l'incapacità momentanea o perenne del soggetto.
È anche sottinteso che gli incapaci non hanno la capacità di intendere e volere, dunque neanche di agire. A questo proposito, rientrano ovviamente in questa categoria le persone disabili fin dalla nascita, che hanno bisogno assoluto del tutore e non possono legalmente diporre di una personale liberà decisionale.