Diritto: l'accompagnamento coattivo
Introduzione
Nel diritto, l'accompagnamento coattivo è un atto di carattere giuridico in cui un Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero) costringe, anche con la forza, un individuo a presentarsi davanti al Giudice anche se contro la propria volontà.
Nei prossimi passi verrà spiegato nel dettaglio come viene regolata nel diritto la procedura, quali sono i soggetti su cui può ricadere e verranno indicati i precisi riferimenti alle norme del codice penale in cui esso è contenuto.
Occorrente
- Codice di procedura penale (Artt.132,376,399,490 c.p.p)
Regolamentazione della procedura
L' Autorità Giudiziaria attua la procedura di accompagnamento coattivo attraverso un decreto che deve essere motivato e deve rientrare nei soli casi stabiliti dalla legge (in particolare del codice penale).
Questa procedura può essere eseguita solo ed esclusivamente dalla forza pubblica su mandato delle autorità giudiziarie.
Le condizioni di durata del provvedimento sono di due tipi: l'individuo è tenuto a rimanere a disposizione delle autorità fino alla conclusione dell' atto se necessario, ma questo periodo di tempo non puo superare le 24 ore, in ogni caso.
Obblighi dell'individuo
Nell' atto pratico, il soggetto riceve una raccomandata con ricevuta di ritorno o una lettera notificata dall' ufficiale giudiziario in cui viene indicato all'individuo di presentarsi nell'aula di tribunale designata in cui è in corso il processo.
In questo caso il soggetto è obbligato a presentarsi in aula, pena il trasporto coattivo disposto dal giudice e attuato dalla forza pubblica (e qui deriva il nome accompagnamento coattivo).
Questo è un modo per far sì che il giudice possa operare senza ostacoli e senza rischi di inquinamento di prove o pressioni esterne.
Soggetti su cui può ricadere l'accompagnamento
L' accompagnamento coattivo ordinato dal giudice può riguardare i seguenti soggetti: un testimone, un imputato, un perito, un consulente tecnico, un interprete o il costude incaricato di sorvegliare gli oggetti sequestrati facenti parte di quel processo che possono tornare utili durante il proprio svolgimento.
L'Autorità Giudiziaria utilizza questo procedimento perché ritiene di notevole importanza la presenza del soggetto chiamato (qualunque esso sia).
Nel qual caso il soggetto non possa presentarsi per fondate ragioni (come lavoro o malattia), il giudice può disporre l'accompagnamento coatto alla sezione della causa successiva tramite le forze dell'ordine.
Articoli a cui fa riferimento l'accompagnamento coattivo
Gli articoli in cui viene contemplato l'accompagnamento coattivo sono: art. 132, art. 376, art. 399, art. 490 del codice di procedura penale.
In particolare nell' articolo 132 viene specificato quello che è già stato detto nei passi precedenti.
Mentre l'articolo 376 indica la possibilità del Pubblico Ministero di richiedere questa procedura negli atti di interrogatorio o confronto durante le indagini preliminari, ovviamente sempre autorizzato dal giudice (GIP).
L'articolo 399 invece dà la possibilità al giudice dell' udienza preliminare (GUP) di ordinare l'accompagnamento coattivo qualora il soggetto non si presenti in aula anche se necessaria la sua presenza.
Consigli
- In caso di dubbi rivolgersi ad un avvocato (questo articolo non ha la pretesa di essere esaustivo sull'argomento)