Come rinunciare all'insegnante di sostegno
Introduzione
Ormai da diversi anni per gli studenti con problemi di qualsiasi genere (solitamente handicap fisici, psichici o comportamentali) è possibile usufruire dell'insegnante di sostegno, ossia un educatore qualificato (solitamente ha una laurea in scienze dell'educazione, ma può anche essere un insegnante che ha conseguito successivamente l'abilitazione al sostegno e diverse ore di pratica) volto ha favorire l'integrazione e l'inclusione dell'alunno con bisogni speciali all'interno della classe. Tale figura, sebbene sia un diritto della famiglia, non è però obbligatorio averla per questi studenti, bensì l'assegnazione della stessa è a libera richiesta da parte dei genitori o tutori dell'alunno. In questo particolare momento storico, si assiste quasi sempre alla richiesta da parte della famiglia e della scuola di maggiori ore di aiuto, ma capita anche che la famiglia voglia rinunciare a questa possibilità per varie motivazioni che cercheremo di analizzare in seguito. In questa guida vedremo come rinunciare all'insegnante di sostegno citando l'iter burocratico da effettuare e le cose da tenere in considerazione prima di fare questa scelta.
Cosa dice la legge in termini di sostegno scolastico
Innanzitutto vediamo cosa stabilisce la legge in merito a questa materia. Il nostro sistema legislativo disciplina l'inserimento dei ragazzi disabili all'interno delle scuole pubbliche ponendo un limite massimo degli stessi in ogni classe, in relazione al numero degli alunni presenti (non oltre due bambini con bisogni speciali in una classe di massimo venti alunni) attraverso l'articolo 14 comma 1 legge 104 dell'anno 1992. Essa stessa dice che, come per gli insegnanti di ruolo, anche quelli di sostegno dovrebbero garantire la loro presenza per il ciclo di studi (5 anni), per mantenere la continuità elemento fondamentale per ogni studente e per il rapporto di fiducia che è alla base della crescita del ragazzo. Le ore di sostegno vengono assegnate dalla equipe che si occupa dell'alunno e inserite nel piano educativo individuale (PEI) dopodiché la scuola fa una richiesta specifica all'ufficio scolastico provinciale che, a sua volta, la inoltra all'ufficio regionale che prende le sue decisioni in base al comma 11 dell'articolo 12 del decreto legge 98/11 e ai commi 413-414 dell'articolo 2 della legge 244/07.Qualora i genitori non condividano il quantitativo di ore di sostegno assegnate al proprio figlio potranno fare ricorso attraverso il TAR regionale.
Cosa fare quando si decide di chiedere la sostituzione dell'insegnante
Nel momento in cui la famiglia vuole sospendere o rinunciare all'insegnante di sostegno del figlio, ne ha ogni diritto e la scuola non ha alcun potere decisionale in merito e, per farlo, deve rivolgersi al TAR della sua regione. Nel caso specifico di sospensione del servizio o sostituzione dell'educatore assegnato al proprio figlio (solitamente questo avviene qualora ci sia un'incompatibilità caratteriale importante tra l'insegnante e il bambino con bisogni speciali o quando il lavoro svolto non corrisponde alla reale necessità dell'alunno) la famiglia dovrà fare formale richiesta di rinuncia del sostegno al tribunale della sua regione, ma in questo caso il minore continuerà a mantenere le ore assegnate e verrà solo cambiato l'educatore. Una volta avvenuta la comunicazione da parte del TAR, il dirigente scolastico potrà nominare un nuovo insegnate avvalendosi delle graduatorie d'istituto.
Cosa fare quando si decide di rinunciare al docente di sostegno
Nel momento in cui, invece, per l'alunno è meglio, in termini di aumento dell'autonomia o di potenziamento delle proprie capacità, non avere accanto una figura che lo sostenga, allora la famiglia può fare formale rinuncia all'insegnante di sostegno. In tal caso dovrà inoltrare una comunicazione alla scuola e per conoscenza anche all'ufficio scolastico e all'USR di competenza, in cui dichiarerà la volontà di non avvalersi del supporto del docente di sostegno per il figlio o il minore di cui è il tutore. In questo caso non perde il riconoscimento INPS della disabilità e potrà ricorrere alla richiesta di riavere l'aiuto in ogni momento.
Cosa tenere in considerazione prima di fare questa scelta
Va ricordato che tale diritto deve essere usato solo in situazioni in cui il minore ha un tornaconto positivo (in termini di perdite e benefici) con la sospensione del servizio, è il caso per esempio di miglioramenti documentati dai professionisti che lo seguono o quando viene meno il concetto di "sostegno" al bambino all'interno della classe. Va infatti ben ribadito qual è lo specifico compito dell'insegnante di sostegno. Egli, infatti, deve operare all'interno della classe al fine di garantire un supporto al bambino, di aumentare l'integrazione tra la classe e l'alunno con bisogni speciali e di aiutare l'insegnante a gestire le possibili crisi comportamentali del singolo. Molto spesso, però, il ruolo dell'insegnate di sostegno viene dirottato interamente verso il ragazzo con handicap nelle ore in cui ne ha diritto. Questa erronea interpretazione della legge comporta, a volte, un ridotto senso di responsabilità dell'insegnante di ruolo nei confronti del ragazzo o bambino con bisogni speciali e un aumento della ghettizzazione e dell'emarginazione dello stesso. Questa motivazione è spesso la causa della rinuncia dei genitori all'insegnante di sostegno in modo da poter favorire l'integrazione scolastica del proprio figli.
Consigli
- Rinunciare al sostegno non sempre è una scelta facile ed è fondamentale valutare al meglio le condizione dell'alunno e le sue capacità, così come fare una stima dei costi e benefici derivanti dalla scelta fatta. L'accettazione o meno delle condizioni del figlio non dovrebbe interferire in questa decisione