La caratteristica principale delle norme giuridiche è che esse possono contenere al proprio interno una sanzione, ossia una punizione comminata dallo Stato. Si dice quindi che le norme giuridiche sono coattive (dal latino coactus ossia costretto), ossia costringono coloro che sono sottoposti alla norma stessa, detti consociati, a non trasgredire la norma sotto pena di una sanzione, ossia una punizione. Lo Stato può comminare (infliggere) una sanzione ai trasgressori della norma giuridica. Solo e unicamente lo Stato può comminare una sanzione alla violazione di una norma giuridica e, quindi, nessuno può farsi giustizia da sé, ma deve invece ricorrere ad un organo dello Stato qualora ritenga di aver ricevuto un torto da una controparte.