Il codice civile opera alcune distinzioni secondo tre diversi criteri. Per un primo criterio l?impresa si distingue in base all?oggetto dell?attività, e l?imprenditore può pertanto essere titolare di un? impresa agricola, se esercita le attività individuate all?art. 2135 c. C., oppure di un? impresa commerciale, se invece esercita le attività elencate ex art. 2195, co. 1 c. C.. L?imprenditore commerciale è soggetto ad una disciplina più rigorosa rispetto a quella prevista per l?imprenditore agricolo che, diversamente dal primo, è esonerato da una serie di obblighi inerenti l?iscrizione nel registro delle imprese, la tenuta delle scritture contabili e l?assoggettamento al fallimento ed alle procedure concorsuali. Il secondo criterio di distinzione è quello dimensionale: il codice individua la figura del piccolo imprenditore e dell?imprenditore medio-grande. Anche in questo caso la differenza riguarda la disciplina dell?attività esercitata, che risulta essere meno formalistica per il piccolo imprenditore di quanto non lo sia per l?imprenditore medio-grande. Infine il terzo ed ultimo criterio riguarda la natura del soggetto che esercita l?impresa, e vale a fondare la distinzione tra l?impresa individuale, esercitata da un soggetto unico, l?impresa costituita in forma di società, caratterizzata da un esercizio collettivo, e l?impresa pubblica, esercitata dallo Stato o altri enti pubblici.