Appunti di diritto commerciale
Introduzione
Il diritto commerciale è il settore del diritto privato che studia l'attività di produzione e scambio di beni e servizi da parte degli imprenditori, ovvero soggetti che tale attività svolgono professionalmente ed in maniera organizzata. Quando si parla di diritto commerciale pertanto, l'immediato riferimento è alla disciplina giuridica dell'impresa, che si occupa di individuare le peculiarità di quella che si può definire attività imprenditoriale, di definire le caratteristiche del soggetto che tale attività esercita, ovvero l'imprenditore, e di classificare i diversi tipi di imprenditore a seconda delle dimensioni e del tipo di attività svolta. Scopo dei seguenti appunti di diritto commerciale è riprendere brevemente le nozioni di impresa, imprenditore e azienda.
L'imprenditore
L'art. 2082 c. C. Stabilisce che è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Dalla scomposizione di tale definizione si possono desumere gli elementi che devono caratterizzare l?attività di un soggetto perché lo stesso possa definirsi imprenditore. Detta attività deve infatti essere: produttiva, come serie di atti coordinati alla produzione e scambio di beni e servizi; economica, ovvero condotta secondo il metodo economico che consente la copertura dei costi con i ricavi.
Il codice civile
Il codice civile opera alcune distinzioni secondo tre diversi criteri. Per un primo criterio l?impresa si distingue in base all?oggetto dell?attività, e l?imprenditore può pertanto essere titolare di un? impresa agricola, se esercita le attività individuate all?art. 2135 c. C., oppure di un? impresa commerciale, se invece esercita le attività elencate ex art. 2195, co. 1 c. C.. L?imprenditore commerciale è soggetto ad una disciplina più rigorosa rispetto a quella prevista per l?imprenditore agricolo che, diversamente dal primo, è esonerato da una serie di obblighi inerenti l?iscrizione nel registro delle imprese, la tenuta delle scritture contabili e l?assoggettamento al fallimento ed alle procedure concorsuali. Il secondo criterio di distinzione è quello dimensionale: il codice individua la figura del piccolo imprenditore e dell?imprenditore medio-grande. Anche in questo caso la differenza riguarda la disciplina dell?attività esercitata, che risulta essere meno formalistica per il piccolo imprenditore di quanto non lo sia per l?imprenditore medio-grande. Infine il terzo ed ultimo criterio riguarda la natura del soggetto che esercita l?impresa, e vale a fondare la distinzione tra l?impresa individuale, esercitata da un soggetto unico, l?impresa costituita in forma di società, caratterizzata da un esercizio collettivo, e l?impresa pubblica, esercitata dallo Stato o altri enti pubblici.
L'azienda
L?azienda è l'insieme di questi mezzi, che l'imprenditore organizza, e di cui si avvale per il conseguimento del fine economico. L'azienda costituisce in sostanza l'apparato strumentale utile all'imprenditore per svolgere la propria attività, ed il primo dato fondamentale della relativa disciplina è costituito dall'organizzazione: l'insieme dei beni eterogenei deve essere caratterizzato da un'unità di tipo funzionale, attraverso la quale detti beni, unitariamente considerati, riescono a produrre utilità maggiori di quelle che produrrebbero singolarmente. I beni vengono dunque a trovarsi in un rapporto di reciproca strumentalità e complementarietà, così acquisendo un valore maggiore di quello corrispondente alla somma dei valori dei singoli beni: tale maggior valore si definisce avviamento, ed individua l'attitudine dell'azienda a consentire la realizzazione di un profitto.