L?elezione del Capo dello Stato spetta al Parlamento in seduta comune (Camera e Senato), con l'aggiunta di 3 rappresentati regionali per ogni regione, tranne la Valle d'Aosta che ne ha diritto ad uno solo. Il capo dello Stato, una volta eletto, resta in carica per 7 anni, con la possibilità di essere rieletto. Egli nomina il Presidente del Consiglio, scioglie le Camere, crea 5 senatori a vita e promulga le leggi fatte dal Parlamento. Ciò significa che egli non è tenuto a rendere conto a nessuno dei suoi atti, se non in due casi particolari, esplicitamente previsti nella Costituzione, quali appunto l?attentato alla stessa e l?alto tradimento.